La banca non può addebitare i costi di gestione.
Nel 2019, la Nostra Socia apriva un conto corrente presso un istituto di credito di Roma. Tuttavia, tale conto corrente non è stato mai movimentato, se non per l’anno di sottoscrizione della apertura del conto corrente. Da allora, quindi, sul conto bancario in questione non sono stati fatti né prelievi, né versamenti, né, tantomeno, effettuato bonifici. Ciò detto, però, si precisa come sullo stesso sono scattati gli interessi passivi che hanno incrementato l’esposizione debitoria della Nostra Socia nei confronti della banca tanto che nei primi mesi del 2024, si vedeva recapitare una lettera da parte della banca, in cui si comunicava l’apertura di una posizione debitoria, pari ad euro 2.157,31. Tuttavia, la Nostra Associazione rilevava all’Istituto Bancario che il conto corrente in questione, doveva essere annoverato tra quelli “non movimentati”, in quanto presenta le due caratteristiche previste dalla circolare dell’ABI del 25 febbraio 2025 con la quale si stabilisce il blocco degli interessi e delle spese su:
- conti aventi un saldo inferiore a 258,23 euro;
- e non movimentati da oltre 1 anno.
In buona sostanza, in presenza di tali due condizioni, la banca non può più addebitare costi di gestione (resta fermo l’addebito dell’imposta di bollo che è dovuto per legge, trattandosi di una imposta dello Stato). Con tale previsione si vuol evitare che il conto dimenticato dal suo titolare possa generare costi e spese, costituendo per lui un improvviso carico a cui non riuscirebbe a far fronte. Si tenga peraltro conto che, se è vero che il conto non è movimentato, è anche vero che la banca non svolge alcun servizio per cui non ha ragione di addebitare commissioni di gestione.