Amminitratore di sostegno:

La preferenza è da accordare, ove possibile, ai familiari.

Con decreto della IX sezione civile, il Giudice Tutelare ha accolto il ricorso presentato dalla Nostra Socia per essere nominata amministratore di sostegno della madre affetta da Alzheimer.

Si rileva che può avvalersi dell’amministrazione di sostegno qualunque persona affetta da infermità o menomazione fisica o psichica che gli renda impossibile, anche parzialmente o temporaneamente, di provvedere alla cura dei propri interessi. Non è dunque necessario, come per l’interdizione, l’accertamento anche dell’incapacità di intendere e volere. Si è anzi in presenza di una formulazione ampia delle condizioni, essendo contemplata anche l’impossibilità solo temporanea o solo parziale dipendente da un’infermità o da una menomazione o comunque da una situazione che renda impossibile la cura dei propri interessi. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diverse forme di disabilità intellettiva e la demenza senile, anche al primo stadio.

L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto dal giudice tutelare, dopo un’udienza in cui deve venire sentita la persona “in difficoltà”, se necessario anche presso la sua dimora. Possono ricoprire la funzione di amministratore i parenti, il coniuge, chi (anche non familiare) convive con l’interessato, nonché altre persone che siano ritenute idonee dal giudice tutelare.